Regolamento Giustizia
Gli Organi, le strutture, gli affiliati, le entita riconosciute, i tesserati alla FSSI sono tenuti ed osservare lo Statuto ed i Regolamenti della FSSI, i provvedimenti e le decisioni federali. La giustizia federale e informata ai principi di cui all’art. 42 della Statuto.
Ai soggetti dell’ordinamento federale e fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone o Enti parimenti operanti nell’ambito federale, nonche di fare comunicati, concedere interviste o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso di emanazione provvedimenti
da parte degli Organi di giustizia federale.
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R.G. Approvato dalla giunta CIP 22.4.2016
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